


GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CONDOMINI
La nomina dell'amministratore
Tale figura è prevista dal Codice Civile, che all'art. 1129 recita: «Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dall'amministratore dimissionario. L'incarico di Amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per ugual durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea.»

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